1.111 Gli istituti tecnici, a norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 88/2010, possono utilizzare la quota di autonomia del:
25% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20%
30% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 30%
20% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20%
25% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 25%