1.111 Gli istituti tecnici, a norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 88/2010, possono utilizzare la quota di autonomia del:
| 25% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% | |
| 30% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 30% | |
| 20% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% | |
| 25% dei curricoli, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 25% |