1.232 A norma dell'art. 4, c. 2, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica, regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato:
al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni
alle iniziative eventualmente assunte dagli enti locali
al tipo di studi e ai relativi programmi di insegnamento
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa