1.251 Ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, le istituzioni scolastiche e gli enti locali possono promuovere, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, anche in collaborazione con:
| le famiglie interessate e la consulta provinciale degli studenti | |
| le famiglie interessate e le realtà associative del territorio e del terzo settore | |
| il consiglio di istituto e la consulta provinciale degli studenti | |
| le reti di istituti, statali o paritari, esistenti nel territorio |