1.357 Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 64/2017, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione nelle scuole italiane all'estero, chi provvede ad inviare il personale necessario alla formazione delle relative commissioni?
| Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | |
| Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | |
| Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | |
| L'Ambasciata o l'Ufficio consolare competente |