1.402 Ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, l'accettazione di somme provenienti da privati, per la realizzazione delle iniziative complementari e delle attività integrative delle istituzioni scolastiche, è deliberata:
dalla giunta esecutiva
dal collegio dei docenti
dal consiglio scolastico distrettuale
dal consiglio d'istituto