1.436 Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 89/2009, in via eccezionale può essere autorizzato, nelle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado e in base a quanto previsto al c. 4, un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore:
| in presenza di attività progettuali di particolare valore formativo | |
| con delibera del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto | |
| in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie | |
| senza ulteriori incrementi di posti nella dotazione organica d'istituto |