5.116 Il superamento del periodo di formazione e prova, ai sensi dell'art. 1, c. 116 della L. n. 107/2015, è subordinato
allo svolgimento del servizio reso in un numero di giorni di attività didattiche determinato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione presso la quale il docente presta servizio
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche
allo svolgimento del servizio reso in un numero di giorni di attività didattiche determinato dal Dirigente Scolastico dell'Istituzione presso la quale il docente presta servizio
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni tutti in attività didattiche