5.182 Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale
può essere sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere direttamente ai sensi dell'art. 16, comma 10
può essere sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere direttamente al licenziamento con preavviso
è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere direttamente al licenziamento con preavviso
è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere direttamente ai sensi dell'art. 16, comma 10