5.207 Ai sensi dell'art. 40, c. 3 quinquies, d. lgs. n. 165/2001, in caso di superamento nei contratti collettivi integrativi di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze
le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli
le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero minomo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli
le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli
le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote pluriennali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli