5.25 Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, l'art. 2, c. 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che
si applicano gli articoli 1176 e 2236, primo comma, del codice civile
si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile
non si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile
non si applicano gli articoli 1176 e 2236, primo comma, del codice civile