5.35 I lavoratori, ai sensi del'art. 20 della L. n. 300/70 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
| hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di venti ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione | |
| hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione | |
| hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali non verrà corrisposta la normale retribuzione | |
| hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera , fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione |