5.388 Ai sensi dell'art. 20, d. lgs. n. 165/2001, per la Presidenza del Consiglio dei ministri le operazioni di verifica dei risultati sono effettuate
dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio di gabinetto per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale
dal Ministro per i dirigenti e dal Presidente del Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale non generale
dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale
dal Ministro per i dirigenti e dal Presidente del Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale