5.41 Ai sensi dell'art. 27 della L. n. 300/70, il datore di lavoro
nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, previa richiesta scritta prima di ciascun utilizzo
nelle unità produttive con almeno 100 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa
nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti è tenuto a porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune esclusivamente all'interno della unità produttiva
nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa