5.83 Nel caso in cui si rilevi discrasia per difetto tra la quantità di beni o di denaro a carico dell'agente contabile per diritto e la quantità realmente esistente di fatto, la colpevolezza dell'agente contabile
si presume e l'onere della prova è sulla Corte dei conti
è presunta e l'onere della prova grava sull'agente contabile stesso
è accertata solo se non dipende da colpa grave o dolo
è esclusa solo se il danno si è verificato per caso fortuito