6.206 Ai sensi dell'art. 1, comma 11 del D.P.R. n. 235/2007, le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono irrogate:
| dal presidente della commissione d'esame per i candidati interni, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per i candidati esterni | |
| dal consiglio di classe sia per i candidati interni che per i candidati esterni | |
| dalla commissione d'esame sia per i candidati interni che per i candidati esterni | |
| dalla commissione d'esame, solo per i candidati interni |