7.110 Nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, ai sensi dell'art. 2650 del codice civile
l'omissione della trascrizione comporta una sanzione amministrativa
l'acquirente che per primo ha effettuato la trascrizione prevale sui successivi anche quando manchi la nota di trascrizione
nel caso in cui si tratta di un bene mobile la trascrizione può essere effettuata solo successivamente
le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto