7.25 A norma dell'articolo 1227 c.c.. se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno
il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta
il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate
il debitore risponde anche del fatto colposo del creditore
la quantificazione del danno è rimessa al debitore