7.399 In base all'art. 2952 del codice civile, la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta
| sospende il corso della prescrizione per un periodo che non può comunque eccedere sei mesi | |
| interrompe il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto | |
| interrompe il corso della prescrizione per un periodo comunque pari a cinque anni | |
| sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto |