8.256 In base all'art. 7, comma 34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporta per le Istituzioni scolastiche l'obbligo di versare:
soltanto le entrate derivanti dalla riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi a carico degli alunni su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia)
le proprie disponibilità liquide sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere
soltanto le disponibilità derivanti dallo smobilizzo di investimenti finanziari su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia)
tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia)