8.409 Ai sensi del D. lgs. n. 50/2016, art.21 comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Tali programmi sono approvati:
solo ove contengano la precisa indicazione degli acquisti di beni e servizi suddivisa per ogni annualità con la relativa ripartizione delle spese da affrontare in ciascuna annualità da parte degli enti
con l'impegno di approvazione entro la prima annualità del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del documento di fattibilità delle alternative progettuali
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti
previa indicazione dei beni mobili e immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione