8.58 Ai sensi dell'art. 18 del D.I. n. 44/2001, il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei revisori dei conti, è sottoposto:
entro il 30 aprile, all'approvazione dell'Ufficio scolastico regionale
entro il 15 maggio, all'approvazione della Ragioneria territoriale dello Stato
entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio d'istituto
entro il 15 marzo, all'approvazione del Consiglio d'istituto