Ai sensi del art. 1350 del Codice Civile, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
deve avere forma scritta solo nel caso di contratti di lavoro nel pubblico impiego, mentre nel settore privato la forma è sempre libera
deve farsi sempre in forma scritta
non rientra tra gli atti, pena nullità, che devono farsi per iscritto
deve avere forma scritta solo per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori, mentre negli altri casi è sempre libera