Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20/1994, il diritto al risarcimento del danno da parte di un'Amministrazione pubblica:
non si prescrive
si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
si prescrive in un anno, decorrente dalla data in cui è stata formalmente formulata la richiesta di risarcimento
si prescrive in ogni caso in dieci anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta