Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20/1994, il diritto al risarcimento del danno da parte di un'Amministrazione pubblica:
| non si prescrive | |
| si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta | |
| si prescrive in un anno, decorrente dalla data in cui è stata formalmente formulata la richiesta di risarcimento | |
| si prescrive in ogni caso in dieci anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta |