Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al risarcimento da parte dell'Amministrazione pubblica sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, l'azione contro i soggetti responsabili dell'omissione o del ritardo per il riconoscimento del danno erariale è proponibile entro:
5 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
10 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
3 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
1 anno dalla data in cui la prescrizione è maturata