Ai sensi dell'art. 1267 del Codice Civile, nella cessione del credito, il cedente che ha assunto la garanzia della solvenza del debitore risponde:
esclusivamente nei limiti di quanto ricevuto e deve corrispondere al cessionario le sole spese da questi sostenute per escutere il debitore
nei soli limiti di quanto ricevuto
nei limiti di quanto ricevuto e deve corrispondere al cessionario gli interessi, risarcirgli il danno e rimborsargli le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore
nei limiti di quanto ricevuto ed รจ tenuto a risarcire solo il danno subito dal cessionario per il mancato adempimento del debitore