Ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile, si ha solidarietà passiva nei rapporti obbligatori:
quando ciascun condebitore può essere costretto dagli altri condebitori ad adempiere per la totalità dell'obbligazione, salva l'azione di indebito oggettivo
quando la prestazione dovuta da ognuno dei condebitori deve necessariamente essere uguale a quella degli altri
quando ciascun condebitore può liberare gli altri adempiendo per la totalità della prestazione dovuta, ma non può essere costretto a farlo
quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori