Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata:
finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione
in qualsiasi momento
previo pagamento di un indennizzo
anche dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto