Ai sensi dell'art. 1401 del Codice Civile, il contraente può riservarsi la facoltà di rendere nota successivamente l'identità della persona in capo alla quale si produrranno gli effetti del contratto:
| nella rappresentanza | |
| nel contratto simulato | |
| nel contratto a favore di terzo | |
| nel contratto per persona da nominare |