Ai sensi dell'art. 1422 del Codice Civile, l'azione per far dichiarare la nullità di un contratto:
è soggetta a prescrizione presuntiva
è soggetta a prescrizione breve
è soggetta a prescrizione ordinaria
non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione