Ai sensi dell'art. 1429 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
una delle parti era legalmente incapace di contrarre
il motivo è illecito e comune a entrambe le parti, ed è l'unica ragione della sua conclusione
il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
il motivo è illecito