Ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, in caso di impossibilità totale della prestazione nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione:
non può chiedere la controprestazione e non valgono le regole sulla ripetizione dell'indebito su quanto eventualmente già ricevuto
può richiedere la controprestazione, nella misura che verrà determinata dal giudice
può comunque richiedere l'effettuazione della prestazione, se in buona fede
non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito