Ai sensi dell'art. 1478 del Codice Civile, è valida la vendita di cosa altrui?
| No, in quanto non si può disporre di un diritto di cui non si ha la titolarità | |
| Sì, ma solo nei casi previsti tassativamente dalla legge | |
| Solamente per i contratti aventi ad oggetto beni mobili | |
| Sì, il venditore al momento del contratto è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che ne diviene proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare della stessa |