Ai sensi dell'art. 1485 del Codice Civile, il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta:
deve solo provare l'esistenza di un contratto di vendita con il venditore
non può, in nessun caso, chiamare in causa il venditore
deve chiamare in causa il venditore, altrimenti rischia la perdita del diritto alla garanzia da parte del venditore
deve in ogni caso transare con il terzo