Ai sensi dell'art. 16-bis della legge 103/1979, la permanenza in carica del vice avvocato generale e dell'avvocato distrettuale dello Stato ha natura:
definitiva a seguito del conferimento dell'incarico da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri
temporanea, con durata di quattro anni rinnovabile una sola volta
temporanea, con termine massimo di dieci anni dal conferimento
transitoria rinnovabile ogni due anni sino al collocamento a riposo