Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970 e s.m.i.), il giudice, accertata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio, condanna il datore di lavoro:
| al pagamento diretto ai lavoratori discriminati, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo minimo di un anno | |
| al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno | |
| al pagamento diretto ai lavoratori discriminati, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno | |
| al pagamento di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di due anni |