Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 81/2008, relativamente alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro NON può delegare:
la valutazione dei rischi, pur potendo delegare la redazione del documento di valutazione dei rischi
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
unicamente la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
la redazione del documento di valutazione dei rischi, pur potendo delegare il processo valutativo in sé