Ai sensi dell'art. 1999 del Codice Civile, i titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi:
su richiesta e a spese dell'emittente
solo se tale possibilità è indicata dal titolo stesso
su richiesta e a spese del possessore
su richiesta dell'emittente e a spese del possessore