Ai sensi dell'art. 1999 del Codice Civile, i titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi:
| su richiesta e a spese dell'emittente | |
| solo se tale possibilità è indicata dal titolo stesso | |
| su richiesta e a spese del possessore | |
| su richiesta dell'emittente e a spese del possessore |