Ai sensi dell'art. 2 della l. 146/1990, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, sono tenute a dare comunicazione dello sciopero agli utenti, nelle forme adeguate, almeno:
| sette giorni prima | |
| cinque giorni prima | |
| dieci giorni prima | |
| tre giorni prima |