Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali devono:
effettuare almeno ogni sei mesi controlli e riscontri sulle quantità e qualità dei prodotti presenti in magazzino
effettuare almeno ogni mese controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia
predisporre un inventario annuale sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia, da allegare al verbale di approvazione del bilancio
effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia