Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali negli organismi pubblici:
non devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
possono, in caso emergano dubbi, verificare le valutazioni di bilancio, normalmente riservate alla discrezionalità degli amministratori
non possono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio