Ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti:
possono intervenire nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti pubblici, se non costituiti come organismi
non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici
devono intervenire nella gestione e nell'amministrazione attiva degli organismi pubblici