Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, l'attribuzione della dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della stessa:
indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, senza possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno
in modo autonomo solo per spese in conto capitale, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno
indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno
in modo autonomo solo per spese di parte corrente, senza possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno