Ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 174/2016, il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna da parte della Corte dei conti, è effettuato mediante:
pignoramento presso terzi, mediante il congelamento del conto corrente bancario dell'agente pubblico per il valore delle somme dovute
mediazione civile in prima istanza, fallita la quale si effettua il pignoramento presso terzi, mediante il congelamento del conto corrente bancario dell'agente pubblico per il valore delle somme dovute
decreto ingiuntivo
ritenuta su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio nei limiti consentiti dalla normativa in vigore