Ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 174/2016, il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna da parte della Corte dei conti, è effettuato mediante:
| pignoramento presso terzi, mediante il congelamento del conto corrente bancario dell'agente pubblico per il valore delle somme dovute | |
| mediazione civile in prima istanza, fallita la quale si effettua il pignoramento presso terzi, mediante il congelamento del conto corrente bancario dell'agente pubblico per il valore delle somme dovute | |
| decreto ingiuntivo | |
| ritenuta su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio nei limiti consentiti dalla normativa in vigore |