Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 118/2011, con riferimento alle modalità di codificazione delle transazioni elementari:
è consentita l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente vietato
non è vietata l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro per conto terzi
è consentito assumere impegni sui conti di riserva
è vietata l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente previsto