Ai sensi dell'art. 2868 del Codice Civile, chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui:
non può mai invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore
può sempre invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore
non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto
può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, salvo che sia stato diversamente convenuto