Ai sensi dell'art. 2868 del Codice Civile, chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui:
| non può mai invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore | |
| non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto | |
| può sempre invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore | |
| può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, salvo che sia stato diversamente convenuto |