Ai sensi dell'art. 2868 del Codice Civile, chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui:
non può mai invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore
non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto
può sempre invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore
può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, salvo che sia stato diversamente convenuto