Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20/1994, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita:
esclusivamente sugli atti, non aventi forza di legge, elencati dal medesimo comma
in via esemplificativa ma non esaustiva sugli atti elencati dal medesimo comma
sugli atti che la Corte ritiene significativi, senza obbligo di motivazione
sugli atti che la Corte ritiene significativi, con obbligo di motivazione