Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966 e s.m.i., NON costituisce un licenziamento per giustificato motivo, con preavviso, quello determinato:
da ragioni inerenti all'attività produttiva
dal verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto
da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
da ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro