Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, nel processo di formazione del rendiconto generale dello Stato, prima dell'approvazione finale da parte del Parlamento, il rendiconto generale deve essere:
parificato dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze
redatto collegialmente dai Ministri con portafoglio e successivamente trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato per la parificazione
parificato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso successivamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze
redatto dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Corte dei conti per la parificazione