Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, l'inosservanza della disposizione che stabilisce l'utilizzo della posta elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni, comporta:
soltanto responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale
soltanto responsabilità dirigenziale, senza alcuna responsabilità per danno erariale
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale
nessuna amministrativa, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale