Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono:
mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida
unicamente mediante la posta elettronica certificata
mediante la posta elettronica o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida
mediante la posta elettronica, a cui faccia seguito una comunicazione cartacea